Regolamento elettorale
Art. 1. Hanno diritto al
voto per l’elezione della Consulta i Soci in regola con il versamento
della quota associativa annuale fino al momento della
costituzione dell’assemblea. Ogni Socio ha diritto a esprimere 5
preferenze Se impossibilitato a intervenire personalmente, potrà essere
rappresentato per delega da un altro socio. Ogni socio non può ricevere più di
due deleghe.
Art. 2. Viene nominata
dalla Consulta uscente una commissione elettorale, composta da 5 membri, di cui
uno Presidente, che non intendano candidarsi all’elezione. La Commissione
elettorale provvede a tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento
della votazione.
Art.3.
Possono candidarsi come membri della Consulta tutti i Soci in regola con il
versamento della quota associativa annuale.
Art. 4. Le candidature
per la Consulta vengono presentate per iscritto direttamente al Presidente
della commissione elettorale in data almeno 7 giorni anteriori alle votazioni, sottoscritte
da almeno dieci soci in regola col versamento della quota associativa e
corredate da una bozza di programma. Il Presidente provvede a trasmetterle alla
commissione elettorale, la quale, verificata la regolarità e la sussistenza dei
requisiti di eleggibilità, predispone le schede con i nomi dei candidati,
provvedendo a sollecitare altre candidature nel caso in cui queste non
raggiungessero il numero necessario (almeno 10) rispetto ai membri della
consulta da eleggere.
Art. 5. Ogni elettore,
previa identificazione annotata a margine dell’elenco degli aventi diritto al
voto, riceve una scheda elettorale, ed esprime il proprio voto
contrassegnando con una crocetta i 5 nomi prescelti tra quelli indicati
nella scheda.
Art. 6. La commissione
elettorale, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede
immediatamente all’apertura dell’urna e allo spoglio delle schede che vi
sono contenute e, previa verifica del numero complessivo con riferimento
al numero dei votanti, procede al conteggio e alla registrazione dei voti
attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo
l’ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero
dei membri della Consulta da eleggere. In caso di parità di preferenze si
riterrà eletto il più giovane di età.
Art. 7. Alla convocazione della prima riunione della
nuova Consulta provvede il più anziano di età tra i consiglieri eletti.
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