venerdì 10 gennaio 2014

ELEZIONI CONSULTA - 2 FEBBRAIO 2014




Regolamento elettorale
Art. 1. Hanno diritto al voto per l’elezione della Consulta i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale fino al momento della costituzione dell’assemblea. Ogni Socio ha diritto a esprimere 5 preferenze Se impossibilitato a intervenire personalmente, potrà essere rappresentato per delega da un altro socio. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
Art. 2. Viene nominata dalla Consulta uscente una commissione elettorale, composta da 5 membri, di cui uno Presidente, che non intendano candidarsi all’elezione. La Commissione elettorale provvede a tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento della votazione.
 Art.3. Possono candidarsi come membri della Consulta tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Art. 4. Le candidature per la Consulta vengono presentate per iscritto direttamente al Presidente della commissione elettorale in data almeno 7 giorni anteriori alle votazioni, sottoscritte da almeno dieci soci in regola col versamento della quota associativa e corredate da una bozza di programma. Il Presidente provvede a trasmetterle alla commissione elettorale, la quale, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, predispone le schede con i nomi dei candidati, provvedendo a sollecitare altre candidature nel caso in cui queste non raggiungessero il numero necessario (almeno 10) rispetto ai membri della consulta da eleggere.
Art. 5. Ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell’elenco degli aventi diritto al voto, riceve una scheda elettorale, ed esprime il proprio voto contrassegnando con una crocetta i 5 nomi prescelti tra quelli indicati nella scheda.
Art. 6. La commissione elettorale, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede immediatamente all’apertura dell’urna e allo spoglio delle schede che vi sono contenute e, previa verifica del numero complessivo con riferimento al numero dei votanti, procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l’ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei membri della Consulta da eleggere. In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il più giovane di età.
Art. 7. Alla convocazione della prima riunione della nuova Consulta provvede il più anziano di età tra i consiglieri eletti.

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